Statuto

Lo Statuto della Cooperativa

 

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – NORME APPLICABILI

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita con sede nel comune di Imola (BO), la società cooperativa  denominata “COOPERATIVA ANDREA COSTA – IMOLA – SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA”, in sigla “Andrea Costa – Imola Soc. Coop. a r.l.”.

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

ART. 2

DURATA

La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea straordinaria.

ART. 3

NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

ART. 4

SCOPO

La società ha scopo mutualistico e svolge le sue attività senza fine di speculazione privata.

Lo scopo che i soci cooperatori, in quanto utenti di beni e servizi, intendono perseguire, attraverso lo scambio mutualistico, è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata la cessione in affitto dei beni immobili di proprietà della cooperativa.

I soci cooperatori, sempre ed in quanto utenti di servizi, intendono perseguire lo scambio mutualistico consistente nel fruire, alle migliori condizioni economiche, dei servizi e delle attività della cooperativa in campo sportivo, ludico-ricreativo, sociale e culturale.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, effettua lo scambio mutualistico prevalentemente con i soci in quanto utenti di beni e di servizi.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività mutualistica anche a favore di soggetti terzi non soci.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell’art. 2514 del codice civile.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del consiglio d’amministrazione potrà aderire all’Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 5

OGGETTO

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

– l’acquisizione, la costruzione e la gestione di immobili quali sale, uffici, ecc., da locare ai soci e non soci o da adibire allo svolgimento delle altre attività della cooperativa;

– l’organizzazione di manifestazioni e spettacoli sportivi, turistici, culturali e ricreativi in genere, corsi culturali,  anche mediante la costruzione, l’impianto, l’esercizio, la conduzione, la gestione in genere di locali di pubblico spettacolo e divertimento ed esercizi pubblici, nonchè palestre, biblioteche, locali di studio e divertimento e quant’altro può contribuire alla creazione ed al potenziamento di tutte quelle istituzioni che si propongono il miglioramento della salute fisica;

– la promozione e l’attuazione di ogni iniziativa atta ad incoraggiare lo sport dilettantistico;

– la pubblicazione di libri, riviste, giornali sia periodici che quotidiani, nonché la gestione di emittenti radio televisive e quant’altro necessario alla informazione di massa, compresa la ricerca e la gestione di pubblicità commerciale;

– la gestione di corsi tecnici e professionali, di scuole e asili.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà costituire ed assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale. E’ pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 6

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, le persone giuridiche che condividono gli scopi e partecipano gli scambi mutualistici con la cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Non potranno essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest’ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione.

ART. 7

AMMISSIONE NUOVI SOCI COOPERATORI

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

  1. a) l’indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
  2. b) l’ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall’assemblea, oltre all’eventuale sovrapprezzo deliberato dall’assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;
  3. c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di persona giuridica, la domanda di ammissione dovrà contenere, oltre a quanto richiesto nelle precedenti lettere b) e c):

  1. la ragione sociale e la sede legale;
  2. la delibera dell’organo competente in merito alla richiesta di ammissione a socio della cooperativa;
  3. l’indicazione dell’attività esercitata in riferimento allo scambio mutualistico ed all’oggetto sociale della cooperativa;
  4. dichiarazione attestante che l’ente non ha in corso procedure concorsuali o provvedimenti che comportino l’interdizione dell’esercizio dell’attività imprenditoriale o di stipulare contratti con P.A..

Il consiglio di amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti di cui all’articolo 6 (Requisiti dei soci) del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci cooperatori.

L’ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all’annotazione nel libro dei soci cooperatori.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l’ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione nella propria relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

ART. 8

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l’autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie quote e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l’autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio cooperatore entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all’Arbitro.

ART. 9

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Le quote sottoscritte dovranno essere versate integralmente all’atto dell’ammissione, salvo diversa disposizione del consiglio di amministrazione.

I soci  cooperatori sono obbligati:

  1. a) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;
  2. b) al versamento dell’eventuale sovrapprezzo deliberato dall’assemblea;
  3. c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione;
  4. d) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
  5. e) al versamento di un contributo per sostenere le spese di gestione di cui all’articolo 23.

I soci, in particolare contribuiscono all’attività dell’impresa sociale a seconda della necessità.

E’ fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

ART. 10

PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte, qualora trattasi di persona fisica, ovvero per scioglimento se trattasi di persona giuridica.

ART. 11

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio cooperatore:

  1. A) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
  2. B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, verificando  se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio cooperatore che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere innanzi all’organo conciliativo di cui all’art. 37 del presente statuto.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

In riferimento ai rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto, con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.

ART. 12

DECADENZA

La decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione, nei confronti del socio cooperatore che:

* non partecipi all’Assemblea ed alle attività proposte dalla cooperativa per un periodo significativo di almeno un anno;

* non abbia versato l’eventuale contributo alle spese di gestione, di cui all’art. 23.

L’organo amministrativo verifica annualmente l’eventuale sussistenza delle cause di decadenza.

La decadenza diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza ha come effetto l’immediata risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Contro la deliberazione di esclusione l’interessato può ricorrere all’organo conciliativo di cui all’art. 42 del presente statuto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

ART. 13

ESCLUSIONE

L’esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio cooperatore:

1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6 (Requisiti dei soci);

4) che sia incorso in un inadempimento contrattuale nei confronti della cooperativa;

5) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

6) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

7) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 9 del presente statuto (Diritti e obblighi dei soci), senza l’autorizzazione del consiglio di amministrazione;

8) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

9) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

L’esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha come effetto l’immediata risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Contro la deliberazione di esclusione l’interessato può ricorrere all’organo conciliativo di cui all’art. 40 del presente statuto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

ART. 14

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate all’attività dell’organo conciliativo, regolato dall’articolo 40 del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura di conciliazione con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 15

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALLA DEDCADENZA O ALL’ESCLUSIONE

I soci cooperatori receduti o decaduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 22 del presente statuto (Destinazione dell’utile).

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all’importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall’approvazione del bilancio stesso.

Per le quote assegnate al socio ex articolo 2545 sexies codice civile (Ristorni) la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di 5 (cinque) anni.

I soci receduti o decaduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla rivalutazione gratuita, se deliberata ed alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 16

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio cooperatore persona fisica gli eredi conseguono il diritto al rimborso delle quote da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite nonché al pagamento della rivalutazione gratuita, se deliberata e dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14 (Diritti conseguenti al recesso o all’esclusione).

Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle quote, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 17

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

 

ART. 18

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI

Il trattamento economico e normativo delle prestazioni offerte ai soci cooperatori, può essere determinato con apposito regolamento, approvato dall’assemblea dei soci.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

ART. 19

TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione <(/dell’assemblea/degli amministratori/)> la cooperativa potrà emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell’art. 2483 cod. civ. e dell’articolo 111 octies delle disp. att. trans. cod. civ..

In tal caso, con regolamento approvato <(/dalla stessa assemblea/dagli stessi amministratori/)> sono stabiliti:

– l’importo complessivo dell’emissione, il numero di titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

– le modalità di circolazione;

– i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli  interessi;

– il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell’assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All’assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dall’art. 2541 cod. civ., in quanto compatibile con le disposizioni del presente statuto.

 TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 20

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

  1. a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale non inferiore al minimo di legge né superiore al massimo;
  2. b) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dagli investitori qualificati di cui al precedente Titolo IV;
  3. b) c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 22 (Destinazione dell’utile);
  4. c) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
  5. d) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all’atto dello scioglimento della cooperativa.

ART. 21

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L’esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nella nota integrativa devono essere riportati separatamente i dati dell’attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, sempre nella nota integrativa, la condizione di prevalenza ai sensi dell’articolo 2513 del Codice Civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.

Le indicazioni di cui agli articoli 2545 e 2528 del Codice Civile devono essere indicati nella nota integrativa qualora, ai sensi di legge, possa omettersi la relazione sulla gestione.

Il bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.

Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L’assemblea che approva il bilancio, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l’erogazione di trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno a favore dei soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente statuto.

Per i soci utenti di beni e servizi, il ristorno consiste in un risparmio di spesa sulle prestazioni erogate dalla cooperativa, tenendo conto del criterio di proporzionalità del medesimo in relazione alla quantità ed alla qualità dello scambio mutualistico nel corso dell’esercizio sociale. A tale proposito, per l’individuazione del criterio quantitativo, si prenderà a riferimento il valore economico dello scambio mutualistico intercorso con il socio nel corso dell’esercizio sociale di competenza. Il criterio qualitativo, invece, sarà rappresentato dalla natura dello scambio mutualistico cui il socio partecipa. Nello specifico, in caso di iniziative a contenuto sociale, solidaristico o commemorativo verrà attribuito alle medesime uno specifico coefficiente qualitativo. Per le modalità operative riferite al calcolo del ristorno, la cooperativa approverà un apposito regolamento interno. Nel caso in cui lo scambio mutualistico sia rappresentato dalla messa a disposizione di alloggio o immobile al socio cooperatore, secondo quanto previsto nell’oggetto sociale del presente statuto, l’ammontare del ristorno deve tenere conto del valore della prestazione mutualistica offerta al destinatario, potendo ridursi e, al limite, annullarsi quanto più quest’ultima appaia vantaggiosa rispetto ai valori medi di mercato, configurandosi in tal caso la fattispecie del ristorno anticipato. Per i soci utenti di beni e servizi, l’assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote in deroga a quanto previsto dall’art. 2525 del codice civile. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui ai precedenti commi operato dagli amministratori.

Il bilancio d’esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l’Albo Nazionale delle Società cooperative.

ART. 22

DESTINAZIONE DELL’UTILE

L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell’utile netto destinandolo:

  1. a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
  2. b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
  3. c) un’eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia;
  4. d) un’eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci cooperatori, in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
  5. e) un’eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
  6. f) quanto residua alla riserva straordinaria.

L’assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

ART. 23

CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE

L’organo amministrativo può richiedere ai soci il versamento di un contributo per sostenere le spese di gestione, qualora emerga la necessità a seguito dell’approvazione del bilancio.

La valutazione in merito al versamento del contributo alle spese di gestione è rimessa unicamente all’organo amministrativo e deve essere contenuta entro i seguenti limiti:

  1. a) il contributo deve essere riferito alle spese relative alle iniziative associative, sia culturali sia di svago, che comportano un costo per la società a fronte di un servizio fruibile solo da singoli soci;
  2. b) il contributo alle spese di gestione può essere richiesto non più di una volta l’anno;
  3. c) il contributo non può superare l’importo della quota sociale in vigore al momento della richiesta;
  4. d) il contributo può essere richiesto a tutti i soci della cooperativa, indipendentemente dalla loro presenza alle iniziative dalla stessa organizzate;
  5. e) i soci che attualmente conducono in locazione i locali della cooperativa, salvo diversa ed espressa decisione dell’organo amministrativo, non sono tenuti al versamento del contributo per le spese di gestione, in quanto usufruiscono già del rapporto mutualistico mediante il contratto di locazione dell’immobile.

 

TITOLO V

GOVERNO DELLA SOCIETA’

ART. 24

ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

  1. a) L’assemblea dei soci;
  2. b) Il consiglio di amministrazione;
  3. c) L’Organo di controllo, se nominato.

 

 SEZIONE I – ASSEMBLEA

ART. 25

CONVOCAZIONE

L’assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l’indicazione dell’elenco delle materie da trattare, del luogo dell’adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:

  1. a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
  2. b) pubblicazione su uno o più dei seguenti organi di stampa locali: “Corriere di Romagna” o “Carlino Imola”, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
  3. c) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell’assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

L’avviso di convocazione deve anche contenere per esteso la deliberazione proposta.

In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità l’assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di convocazione delle assemblee, fra cui, a titolo esemplificativo:

  1. a) la pubblicazione sulla stampa nazionale o locale almeno 15 (quindici) giorni prima dell’adunanza;
  2. b) la pubblicazione sul periodico “La Cooperazione Italiana”, almeno 15 (quindici) giorni prima dell’adunanza;
  3. c) l’affissione presso la sede legale ed invito ai soci, almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza con lettera semplice, ovvero tramite giornalino, nel domicilio risultante dal libro soci;
  4. d) la comunicazione a mezzo posta elettronica, almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza, nel domicilio risultante dal libro soci.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART. 26

DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra materia che la legge ed il presente atto riservano alla loro competenza:

1) approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili ai sensi dei precedenti artt. 21 e 22 del presente statuto;

2) nomina e revoca degli amministratori, determinazione del periodo di durata del loro mandato e del numero degli amministratori, nel rispetto del successivo art. 30 del presente statuto, ovvero di un amministratore unico;

3) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale;

4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dei componenti del collegio sindacale, elezione tra questi del presidente e determinazione dei compensi loro spettanti; deliberazione dell’eventuale revoca dei sindaci;

5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un revisore, secondo quanto previsto nel successivo art. 35 del presente statuto e determinazione del corrispettivo relativo all’intera durata dell’incarico;

6) approvazione dei regolamenti nel rispetto dell’art. 2521 cod. civ.;

7) deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell’interessato di pronuncia assembleare;

8) modificazioni dell’atto costitutivo;

9) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell’art. 2479 bis cod. civ..

ART. 27

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L’assemblea, è validamente costituita:

–  in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più 1 (uno) dei voti spettanti ai soci;

–  in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell’assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l’assemblea sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 28

INTERVENTO – VOTO – RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte.

Ogni socio cooperatore ha 1 (uno) solo voto, qualunque sia l’ammontare della quota posseduta.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da 1 (uno) altro socio cooperatore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino al massimo 1 (uno) altro socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell’assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell’assemblea, senza diritto di voto.

L’impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il 5% (cinque per cento) degli aventi diritto al voto.

ART. 29

PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea è presieduta dall’amministratore unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall’assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall’assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

 

SEZIONE II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 30

AMMINISTRATORI

La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci cooperatori che possono eleggere uno o più amministratori.

L’amministratore unico, o la maggioranza degli amministratori in caso di pluralità degli stessi, è scelta fra i soci persone fisiche ovvero fra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

Gli amministratori restano in carica da 1 (uno) a 3 (tre) esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall’assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Spetta all’assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l’attuazione dell’oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall’art. 2428 cod. civ., i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.

ART. 31

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Se i soci nominano più amministratori, la cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione che si compone da 5 (cinque) a 7 (sette) consiglieri eletti dall’assemblea generale.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente.

Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia.

Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o consigliere presente più anziano in età.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure ogni qualvolta lo giudichino necessario almeno due consiglieri o, se nominati, i sindaci o il revisore.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell’adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri, i sindaci effettivi ed il revisore (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la cooperativa, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove nominati, dal collegio sindacale o dal revisore.

Se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione. 

Nei limiti di legge, il consiglio di amministrazione potrà delegare i propri poteri, in tutto o in parte, a uno o più dei propri membri.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

ART. 32

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e, comunque, da amministratori nominati dall’assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

ART. 33

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Al Presidente del consiglio di amministrazione o all’Amministratore unico spetta la rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell’oggetto sociale.

Il Presidente o l’Amministratore unico è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

Il Presidente, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, o l’Amministratore unico, possono delegare parte dei propri poteri rappresentativi ad un altro amministratore, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

 

SEZIONE III – CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE

ART. 34

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE

Fuori dalle ipotesi previste dal terzo comma dell’art. 2477 cod. civ., la società non avrà organo di controllo e/o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dei soci cooperatori che, in tali casi, potrà procedere alla nomina di un organo di controllo a prescindere dalle prescrizioni di cui all’art. 2477 cod. civ. ed al presente articolo, secondo le modalità ritenute più utili per la società.

In ogni caso, la nomina del collegio sindacale, nel rispetto delle norme di legge, è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, oppure se vengono superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dalla legge stessa per la redazione del bilancio in forma abbreviata, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi; nei suddetti casi si applicano le norme sulla società per azioni<(/./ ed il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale./)>

ART. 35

COLLEGIO SINDACALE: NOMINA-COMPOSIZIONE-DURATA

Il collegio sindacale, qualora nominato nei casi obbligatori di cui al secondo comma del precedente articolo, è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente articolo e del successivo art. 36.

Il collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

I poteri, i doveri e  le competenze dei sindaci, nonché le cause d’ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall’ufficio ed i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea.

I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART. 36

COLLEGIO SINDACALE: COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale può esercitare inoltre il controllo contabile, salva diversa decisione dell’assemblea dei soci.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli  intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l’assemblea qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall’art. 2429 cod. civ. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale determinato dai diversi tipi di scambio mutualistico ammessi dal presente statuto.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell’apposito libro.

L’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) del capitale sociale.

La denunzia al tribunale di cui all’art. 2409 cod. civ. può essere promossa dai soci che siano titolari di almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale o da almeno 1/10 (un decimo) del numero complessivo dei soci.

ART. 37

CONTROLLO CONTABILE

La revisione legale dei conti sulla società, nei casi in cui per legge non possa essere attribuita al collegio sindacale, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L’incarico è conferito dall’assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato, la quale determina anche il corrispettivo, e ha durata tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti svolgono le proprie funzioni ai sensi di legge e, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

– verifica nel corso dell’esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

– verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

– esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L’attività di revisione legale dei conti sulla società è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 38

SCIOGLIMENTO

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l’assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

  1. a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
  2. b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
  3. c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
  4. d) i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
  5. e) gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell’assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 39

DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l’obbligo di devoluzione dell’intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell’ordine:

  1. a) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati.
  2. b) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, qualora emessi;
  3. c) l’assegnazione ai possessori di strumenti finanziari privi di diritti amministrativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.

ART. 40

CLAUSOLA ARBITRALE 

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento di servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Bologna, con gli effetti previsti dagli art. 38 e seguenti del Decreto Legislativo N. 5 del 2003.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto di conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna da numero tre arbitri nominati dal comitato tecnico della Camera Arbitrale.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ART. 41

CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa  osserva le clausole mutualistiche di cui all’articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio  residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della  Legge 31 gennaio 1992, n.59.

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 20 (Patrimonio sociale), 21 (Esercizio sociale e bilancio), 22 (Destinazione dell’utile) e 39 (Devoluzione patrimoniale) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Art. 42

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

 

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